Il parco e le sue normative
In virtù della sua particolare valenza naturalistica, sin dal 1997 l’isola dell’Asinara fu individuata per la costituzione di uno dei tre Parchi nazionali previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344. La perimetrazione provvisoria del Parco, disposta con decreto del Ministro dell’ambiente in data 28 novembre 1997, già individuava vaste aree di mare in cui erano prescritte misure di salvaguardia ambientale. Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, fu istituito il Parco nazionale dell’Asinara e contestualmente l’omonimo Ente Parco, cui fu affidata la gestione dell’Area marina protetta nel frattempo istituita con Decreto 13 agosto 2002 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In conformità a quanto previsto nei succitati provvedimenti e nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’istituzione dell’Area marina protetta persegue la protezione ambientale della zona interessata e si prefigge le seguenti finalità:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta, nonché delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.
Questo Decreto Istitutivo prescrive, all'interno dell'Area marina protetta, il divieto di svolgere attività che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'Area naturale marina protetta medesima.
In particolare sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
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