Il paesaggio e la sua tutela

Convenzione Europea del paesaggio

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare e desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla tutela, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei, i Ministri del Consiglio d’Europa hanno firmato la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, ottobre 2000).

Il paesaggio (Castelluccio di Norcia, M.ti Sibillini. Foto G. Carotti) definito nella Convenzione come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, assume una posizione centrale nella pianificazione e gli viene riconosciuto un valore economico in quanto è visto come una risorsa che, essendo fonte di benessere e profitto, va gestita secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Le disposizioni di questa Convenzione sono applicate a tutto il territorio, "agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani", tuttavia sono previsti interventi differenziati a livello locale: a seconda delle caratteristiche dei singoli contesti paesaggistici, si passa da una conservazione più rigorosa alla creazione di nuovi paesaggi, passando per la protezione, il ripristino, il mantenimento e la riqualificazione.

 

Al 2014, 38 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione, tra i quali l’Italia nel 2006 con la legge n.14 del 9 gennaio, e 2 l’hanno firmata.

A livello internazionale, oltre alla Convenzione Europea, ci sono altre iniziative volte alla conservazione del paesaggio come ad esempio la Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale. Il Consiglio d’Europa aveva già posto l’accento sull’integrazione nei settori economici e sociali delle considerazioni sulla diversità biologica e paesaggistica e individuato tra gli strumenti operativi la realizzazione di reti ecologiche attraverso la Strategia Pan-europea sulla Diversità Biologica e Paesaggistica (PEBLDS), adottata nel 1995.

DOCUMENTI

L'evoluzione della legislazione collegata

I fattori che determinano la struttura e l'evoluzione di un paesaggio sono molteplici e comprendono sia eventi naturali (cambiamenti climatici, processi geomorfologici e pedogenetici, colonizzazione da parte di specie animali e vegetali) che fenomeni legati all’intervento antropico (cambiamenti d'uso del suolo, frammentazione, urbanizzazione, inquinamento e qualsiasi altro tipo di disturbo in senso lato).

In Italia fu Benedetto Croce, nel 1922, il primo a promuovere una legge che tutelasse il paesaggio e le bellezze naturali con norme molto simili a quelle previste per il patrimonio monumentale (Legge n. 778 del 1922) e poco più di 20 anni dopo, anche l’art. 9 della Costituzione italiana ribadirà questo concetto. Da allora in poi svariate leggi e decreti sono stati redatti al fine di fornire una salvaguardia sempre maggiore al Paesaggio che ci circonda e questo non solo a livello nazionale; esiste infatti anche una normativa internazionale in tema di Paesaggio, la Convenzione Europea del Paesaggio.

Legislazione nazionale redatta in relazione alla conservazione del paesaggio, o avente ricadute di tipo paesaggistico:

  • Legge n. 1497 del 1939: tutela mediante apposito vincolo anche alcune categorie di beni di valore estetico;
  • Legge n. 1150 del 1942 (in materia urbanistica);
  • Legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso): estende il vincolo della legge 1497/39 a diverse categorie di beni categorie di beni intese in modo non puntuale, ma comprendenti porzioni di territorio anche piuttosto estese (es. aree montane, fasce costiere);
  • Decreto Legislativo n. 490 del 1999 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali): salvaguardia dei valori paesistici e ambientali attraverso la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali;
  • Delibera CIPE n. 229 del 21 dicembre 1999 “Programma Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione”: protezione dei paesaggi a rischio desertificazione;
  • Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e le Regioni e Province autonome sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio (19.04.2001): nel quale ai fini della tutela del paesaggio il territorio deve essere considerato non solo per i suoi ambiti di maggior valore ma nel suo complesso;
  • Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni): utilizza praticamente la stessa definizione di paesaggio presente nella Convenzione europea: “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”;
  • Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.: definisce le azioni da realizzare per assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, la tutela delle risorse idriche e la lotta alla desertificazione.
  • Codice dei beni culturali e del paesaggio: è il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese è il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
  • D.L. n. 70/2011 e Allegato: contiene le modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ridefinisce natura e caratteristica dell'autorizzazione paesaggistica, mediante specifica procedura autorizzativa e sposta le competenze sul tema, delegando al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, invece che al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la specifica autorità sul tema.