Norme sul prelievo venatorio

Legge 157/92

L’importanza di questa legge è enunciata nell’art. 1 che sancisce: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale".

Già affermato dalla precedente legge, la n. 968 del 1977, lo status della fauna quale patrimonio indisponibile della collettività è la garanzia fondamentale perché essa possa essere oggetto di conservazione e tutele adeguate. In passato, gli animali selvatici erano “res nullius” (cosa di nessuno) ovvero oggetti dei quali chiunque, sebbene secondo determinate regole, poteva disporre. La crisi che nel tempo ha colpito molte specie animali – con la caccia eccessiva o la distruzione degli habitat – ha spinto la comunità internazionale, e molte comunità nazionali tra le quali l’Italia, a prevedere un sistema diverso, fondato sul principio dell’indisponibilità e di una più ampia protezione.

La legge n. 157/1992, che recepisce buona parte della Direttiva Uccelli, ha proprio il compito di tutelare gli animali selvatici e regolamentare la caccia (la forma più diretta e diffusa di abbattimento degli animali selvatici) in modo che essa si svolga senza pregiudicare la conservazione di specie e popolazioni: rispettando i periodi consoni, evitando di esercitarsi su specie in stato di conservazione negativo, utilizzando mezzi e sistemi adeguati. In definitiva, potendo svolgersi solo se realmente “sostenibile” e in una disciplina concessoria (“per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge”).

Questa legge è molto articolata e funziona come "legge quadro", cioè riferimento giuridico entro cui le regioni devono muoversi con le proprie normative di recepimento.

In definitiva, la 157 è soprattutto una legge sulla regolamentazione dell’attività venatoria e resta quindi viva l’esigenza di maggiori e più ampie previsioni tecnico - giuridiche sui vari aspetti legati alla conservazione della natura.

PER SAPERNE DI PIU'

Legge 157/92: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio