Il parco e le sue normative
La riserva naturale statale “Isole di Ventotene e Santo Stefano è stata istituita con decreto del Ministro dell’ambiente in data 11 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 14 agosto 1999
L’istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:
1. La conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;
2. La gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo eambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,storici e architettonici e delle attività agrosilvopastorali e tradizionali;
3. Il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
4. La promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali dellariserva;
5. La realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento aicaratteri peculiari del territorio;
6. La realizzazione di programmi di educazione ambientale.
ORGANISMO DI GESTIONE
L’organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall’art, 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il Comune di Ventotene.
DISCIPLINA DI TUTELA
Nel territorio della Riserva sono vietati:
1. La cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sonovietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentitele attività agro-silvopastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l’introduzione dispecie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale, adeccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazionedell’organismo di gestione della riserva, con esclusione, nel rispetto delle vigentinormative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli;
2. Il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degliinterventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quellistrettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologicoe naturale, se autorizzati;
3. L’apertura e l’esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;
4. Ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;
5. L’introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei ciclibiogeochimici;
6. Il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
7. L’uso di fuochi all’aperto, con l’esclusione di limitati interventi di bruciatura deiresidui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezzadalle aree boscate e della macchia;
8. Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplinadel volo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sonoesercitati secondo le consuetudini locali.
Identificazione della Riserva naturale statale “Isole di Ventotene e Santo Stefano”:
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Codice EUAP 1068
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N. 115 dell’elenco ufficiale pubblicato sul Supplemento ordinario n. 115 della Gazzetta Ufficiale n. 125 (Serie generale) del 31 maggio 2010