Il parco e le sue normative
L'Area protetta di Capo Rizzuto è stata istituita con decreto interministeriale 27 dicembre 1991, modificato ed integralmente sostituito dal Decreto 19 febbraio 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, d’intesa con il Ministro dell’Economia, recante l’istituzione dell’omonima Area Marina Protetta.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 26 maggio 2009, è stato successivamente approvato il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta, che disciplina l’organizzazione dell’AMP, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all’interno dell’area.
Sulla base di quanto previsto nei succitati provvedimenti e nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’AMP Capo Rizzuto persegue le seguenti finalità:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
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