Il parco e le sue normative
In virtù della particolare valenza naturalistica dell’area, con la Legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10 (Liguria), è stata costituita la riserva naturale regionale di Bergeggi, che comprende l’isola più un’area a terra, per complessivi otto ettari.
Inoltre, in base alla Direttiva 92/43 CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, ed ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/2003, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva comunitaria, l’isola di Bergeggi, il tratto di costa prospiciente ed i fondali circostanti, sono stati individuati Sito di Interesse Comunitario (SIC IT 1323271) per la presenza di habitat vegetativi e specie animali e vegetali di notevole interesse naturalistico a livello europeo.
L’Area marina protetta Isola di Bergeggi è stata istituita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 7 maggio 2007, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In conformità a quanto previsto nel succitato provvedimento e nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’istituzione dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi” persegue la protezione ambientale della zona interessata e si prefigge le seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) la promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell’AMP, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili
Il succitato istitutivo prescrive altresì, all'interno dell'Area marina protetta, il divieto di svolgere attività che possano alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive.
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